Tapparelle Motorizzate e direttiva macchine: Come ci si comporta?

di Antonio Abbiati

Chi fornisce gli elementi necessari a formare una Tapparella Motorizzata, ma senza procedere alla “immissione sul mercato” e senza “metterle in servizio”, ha l’obbligo di Marcare CE questo insieme di elementi, così come dettato dal D.Lgs. 17/2010 ovvero dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE?

Secondo il D.Lgs. 17/2010 l’obbligo di Marcare CE le Tapparelle Motorizzate spetta unicamente a chi immette la macchina sul mercato mettendola in servizio, perché è equiparato a Fabbricante della stessa.

Il  Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010, n. 17 pubblicato sul Supplemento ordinario alla G.U. 41 del 19 febbraio 2010-Serie generale, è entrato in vigore il 6 Marzo 2010 per attuare la Direttiva Macchine 2006/42/CE. 

Per semplicità, si riportano di seguito alcuni articoli del Decreto, utili per le considerazioni poste dalla domanda iniziale:

(Art.2) Definizioni

  1. immissione sul mercato

“… prima messa a disposizione, all’interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una  macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione … “

La fornitura a un utilizzatore finale di una Tapparella Motorizzata, installata e funzionante, è definita “immissione sul mercato” e “messa in servizio” (vedi punto successivo).

Un prodotto presente in uno Show Room, anche se finito e funzionante risulta solamente “messo a disposizione del mercato” in quanto, di fatto, non ha un utilizzatore finale verso il quale è avvenuto un passaggio di proprietà.

Un prodotto in queste condizioni sarà “immesso sul mercato” solo dopo essere stato venduto, installato e “messo in servizio”, sotto la responsabilità di un “fabbricante” (vedi punto successivo).

  1. fabbricante”

“… persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto del  presente decreto, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con il presente decreto ai fini dell’immissione  sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero  per  uso personale; 

In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto del presente decreto legislativo … “

  1. messa in servizio”

“…  primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all’interno della Comunità, di una macchina oggetto del presente decreto legislativo … “

(Art. 3) Immissione sul mercato e messa in servizio

“…  1. Possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone e, all’occorrenza, degli animali domestici o dei beni, quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili. 

   “… 3Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio una macchina

a)  si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell’allegato I; 

b)  si accerta che il fascicolo tecnico di cui all’allegato VII, parte A, sia disponibile

c)  fornisce in particolare le informazioni  necessarie, quali ad esempio le istruzioni

d)  espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell’articolo 9

e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell’allegato II, parte 1, sezione A, e  si  accerta  che la stessa accompagni la macchina; 

f)  appone la marcatura ‘CE’ ai sensi dell’articolo 12. 


Perché chi mette in servizio ha l’obbligo di Marcare CE

Chi fornisce separatamente i componenti necessari a realizzare la Tapparella Motorizzata, non potendo sapere come verrà “immessa sul mercato” e senza poterla “mettere in servizio”, non ha l’obbligo di Marcarla CE secondo Direttiva Macchine.

Quest’obbligo spetta unicamente a chi immette la macchina sul mercato mettendola in servizio, come chiaramente indicato nel D.Lgs 17/2010 (Art. 2, lettera i), unicamente a chi mette la macchina in servizio che è equiparato a Fabbricante della stessa “… In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto del presente decreto legislativo …”.

Quindi, il soggetto che assiema tutte le parti di una Tapparella Motorizzata mettendola in servizio, anche senza aver acquistato direttamente i materiali necessari a realizzarlo, si deve anche assumere la responsabilità di:

  • ottemperare a tutti gli obblighi di legge previsti dal D.Lgs. 17/2010, come minimo quelli sopra indicati all’Art. 3.
  • garantire il funzionamento sicuro della “macchina” che ha realizzato;
    (Per esempio, eseguire le prove di impatto della Tapparella in discesa per verificare il corretto funzionamento, sia dei collegamenti elettrici che ha fisicamente realizzato, sia delle sicurezze attive previste nella logica di controllo del sistema di automazione).

Le sanzioni previste per chi non osserva le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010, sono indicate nell’Art. 15 dello stesso.

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