Quali sono le condizioni necessarie per assicurare una sicurezza operativa dei cancelli?
![Sicurezza operativa dei cancelli - Cavetto anticaduta scorretto](http://www.rgaproject.it/wp-content/uploads/2018/09/Sicurezza-operativa-dei-cancelli-Cavetto-anticaduta-installato-in-modo-scorretto-e1537268330612-300x225.jpg)
Tali presupposti hanno origine già dalla fase progettuale nella quale devono essere verificate tutte le condizioni a contorno dell’installazione, vale a dire quelle ambientali proprie del sito (piano orizzontale – inclinato), della viabilità (prossimità a vie principali), del modo di utilizzo (carrabile, pedonale o entrambi), del tipo di automazione richiesta (logica generale dei controlli) e della destinazione d’uso finale (area privata o pubblica).
Questo ultimo punto determinerà la classificazione della tipologia d’uso (tipo 1, 2, 3) secondo la norma UNI EN 12453, rispetto ai limiti di protezione del bordo primario.
![Sicurezza operativa dei cancelli - cavetto anticaduta corretto](http://www.rgaproject.it/wp-content/uploads/2018/09/Sicurezza-operativa-dei-cancelli-Coretta-installazione-cavetto-anticaduta-e1539440979189-300x225.jpg)
Per una sicurezza operativa dei cancelli è molto importante anche la regolazione della velocità massima del bordo primario per limitare l’energia accumulata dal cancello nel suo movimento: la UNI EN 12453 stabilisce che tale valore deve essere < 0,5 m/s.
Nel caso di motorizzazione di un’apertura già esistente, è necessario effettuare anche alcune verifiche sulle condizioni generali del manufatto come, ad esempio, le cerniere, gli elementi strutturali e i punti di ancoraggio. Nel dubbio interpellare gli esperti del settore.
![Sicurezza operativa dei cancelli - Rischio schiacciamento o tranciatura](http://www.rgaproject.it/wp-content/uploads/2018/09/Sicurezza-operativa-dei-cancelli-Rischio-schiacciamento-o-tranciatura-e1539440995191-269x300.jpg)
Una circolare ormai dimenticata ma tutt’ora valida (n° 68416 emessa da Map il 29/11/2005) recita così: “Allo stesso artigiano/costruttore/installatore competerà anche la verifica di rispondenza – per le porte già installate – agli specifici requisiti di sicurezza previsti dalla norma più volte citata per la parte non motorizzata ove non già avvenuto…”.
In caso di dubbi sull’adeguatezza dell’apertura a ricevere la motorizzazione richiesta, è meglio far intervenire un esperto e farsi rilasciare una dichiarazione di assunzione di responsabilità per quanto fatto.
Articolo pubblicato su “Nuova Finestra” n.369 – maggio 2011
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