Non è certo un segreto che, nonostante la Norma armonizzata UNI EN 16034:2014 per la marcatura CE delle Porte Tagliafuoco (comprese le Porte pedonali, industriali, commerciali da garage e finestre apribili) sia entrata in vigore il 1° Novembre 2016, ancora oggi, a distanza di sette anni, non si possono marcare CE le Porte Tagliafuoco Interne.
Percorrendo la storia evolutiva delle Circolari emanate dei VV.FF. possiamo avere un’idea precisa della situazione attuale rispetto agli obblighi di marcatura CE delle Porte Tagliafuoco.
Situazione a Novembre 2016
L’entrata in vigore della norma di prodotto UNI EN 16034:2014 ha creato sia aspettative che un po’ di confusione, in particolare rispetto al tipo di certificazione obbligatoria da adottare per le Porte Tagliafuoco ad uso interno.
La mancata pubblicazione sulla GUUE della norma UNI EN 14351-2 relativa alla marcatura CE delle Porte Interne, è stata la principale causa di questa situazione. A dissolvere ogni dubbio interpretativo rispetto agli obblighi di certificazione per le Porte Interne, è intervenuta la Circolare dei VV.FF del 6 Novembre 2016, che recitava così:
“….Le porte non ricadenti nel campo di applicazione delle specifiche tecniche armonizzate EN 14351-1:2006+A2:2016 ed EN 13241:2003+A2:2016, per l’attestazione delle prestazioni di resistenza al fuoco, restano assoggettate al regime di omologazione in accordo alle procedure indicate nel D.M. 21/06/2004. Ad esempio, le porte pedonali interne non ricadono nel campo di applicazione delle norme armonizzate EN 14351-1 ed EN 13241..”
Inoltre, nella stessa circolare, venivano definiti i criteri per l’uso (esterno o interno) di una Porta Tagliafuoco:
“…- per l’uso esterno, essendo applicabile la specifica tecnica armonizzata EN 14351-
1:2006+A2:2016, il serramento sia marcato CE ed accompagnato dalla Dichiarazione di Prestazione (DoP) nella quale risulti il solo utilizzo previsto dalla norma armonizzata di riferimento;
- per l’uso interno, il serramento sia omologato secondo le procedure sopra richiamate, che, qualora la porta non sia già stata omologata, potranno essere avviate sulla base dei medesimi rapporti di prova rilasciati ai fini della marcatura CE per uso esterno;
- il libretto di installazione, uso e manutenzione tenga conto di entrambi gli usi previsti…”
In sintesi, dal momento che bisognava considerare anche la Norma UNI EN 16034:2014, questa era la situazione:
Porta Tagliafuoco Esterna (secondo Circolare VV.FF. del 6 Novembre 2019)
- marcata CE secondo UNI EN 14351-1:2018 oppure UN I EN 13241:2016
- marcata CE anche secondo UNI EN 16034:2014
- NON OMOLOGATA secondo D.M. 21 Giugno 2004
Porta Tagliafuoco Interna (secondo Circolare VV.FF. del 6 Novembre 2019)
- OMOLOGATA secondo D.M. 21 Giugno 2004
Situazione a Giugno 2022
A seguito dell’emanazione della Circolare dei VV.FF. del 6 Novembre 2016 e delle reazioni, per così dire, del mercato, sulla destinazione d’uso di una Porta Tagliafuoco Esterna/Interna e sulla contestuale applicazione della marcatura CE di prodotto e della procedura di omologazione, è stata emanata una seconda Circolare dei VV.FF. del 16 Giugno 2022, che recitava così:
“… una porta esterna è quella che, nell’involucro dell’edificio, separa il clima esterno da quello interno dell’edificio, senza tener in conto quelle “condizioni climatiche diverse” prodotte da impianti di condizionamento dell’aria su un solo lato della porta…”
Di conseguenza, le porte che non soddisfano questi requisiti sono da considerare “Porte Interne”.
In conclusione, fino a quando non sarà possibile pubblicare neIla GUUE la norma UNI EN 14351-2 ovvero, riscrivere la Norma, ovvero incorporarla in altre Norme, queste sono le regole di marcatura CE e di omologazione delle Porte Tagliafuoco per uso Esterno e Interno.
Se vuoi saperne di più, invia la richiesta a: info@rgaproject.it